Descrizione
L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Per l’anno 2017, l’aliquota viene stabilita nella misura di 0,7 punti percentuali. Per gli anni successivi, l’aliquota potrà essere variata con deliberazione da adottarsi di anno in anno entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della deliberazione di variazione dell’aliquota entro il termine previsto nel precedente periodo, si intende prorogata l’aliquota vigente per l’anno precedente. La deliberazione di variazione dell’aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.