Il contribuente ha le seguenti opzioni:
- se è in possesso dei dati catastali esatti degli immobili posseduti, può effettuare il calcolo dell’imposta da versare cliccando qui. Il programma elabora direttamente il modello F24.
- tramite SPID/CIE nell’area “Cittadino” presente nell’homepage, nella sezione “Tributi” è possibile consultare le proprietà presenti nella banca dati comunale e stamparsi in autonomia il modello F24 per il pagamento dell’IMU.
CHI PAGA L’IMU?
Paga l’IMU il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di cessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
L’imposta è soppressa per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (max 1 per categoria C06, C02, C07).
Continuano ad essere assoggettate ad IMU le c.d. abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (sempre non più di 1 per categoria C06, C02, C07).
SU COSA SI PAGA L’IMU?
Nel comune di Valdobbiadene oggetto dell’imposta sono i terreni edificabili ed i fabbricati:
- per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
BASE IMPONIBILE
- fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale vigente, rivalutata del 5% e moltiplicata secondo i seguenti coefficienti:
Tipologia immobile | Moltiplicatore |
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 | 160 |
Categoria catastale: A/10 | 80 |
Categoria catastale: B | 140 |
Categoria catastale: C/1 | 55 |
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 | 140 |
Categoria catastale: D (esclusi D/5) | 65 |
Categoria catastale: D/5 | 80 |
- aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Consiglio comunale con deliberazione del 30 dicembre 2022, n. 77, ha stabilito le aliquote della nuova IMU, di seguito specificate:
COMUNE DI VALDOBBIADENE L565 | aliquote IMU (per mille) |
codice tributo | |||
FABBRICATI | |||||
Abitazione principale cat A1-A8-A9 e relative pertinenze | 6,00 | 3912 | |||
Abitazione principale e pertinenze non locate di pensionati residenti all’estero | 4,90 | 3912 | |||
Immobili destinati all’attività propria degli istituti di credito | 10,60 | 3918 | |||
Altri immobili | 9,80 | 3918 | |||
Immobili categorie D produttivi (esclusi D10 e D5) | 9,80 | quota Stato 7,6 °/°° | 3925 | ||
quota Comune 2,2 °/°° | 3930 | ||||
Immobili strumentali agricoli | 1,00 | 3913 | |||
AREE EDIFICABILI | |||||
Aree edificabili in genere | 9,80 | 3916 |
Tipologia imponibile | Detrazioni di base (Stato) |
Abitazioni principali A01/A08/A09 e relative pertinenze | € 200,00 (duecento/00) |
Abitazione di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari regolarmente assegnata | € 200,00 (duecento/00) |
ESENZIONI:
- abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze;
- aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola;
- abitazione principale e pertinenze non locate di pensionati iscritti AIRE;
- abitazione principale e pertinenze non locate di persone in ricovero presso istituti residenziali o di cura;
- fabbricati costruiti e desinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga tale destinazione e non siano locati.
Le agevolazioni previste per legge sono le seguenti:
- è ridotta al 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dalla data di presentazione dell’autocertificazione;
- è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;
- è ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta. Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che il comodate possieda una sola abitazione in Italia oltre a quella di sua residenza ed entrambe siano situate nello stesso Comune, che il comodatario abbia nell’immobile la residenza anagrafica ed inoltre il contratto deve essere regolarmente registrato;
- è ridotta al 75% la base imponibile per i fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato a norma dell’accordo territoriale del 5 febbraio 2024, corredato dall’attestazione di rispondenza di una associazione firmataria dell’accordo.
17 giugno ACCONTO del 50% dell’imposta o pagamento in UNICA SOLUZIONE
18 dicembre SALDO
IMMOBILI DI CATEGORIA F
Gli immobili classificati catastalmente in categoria F sono soggetti ad imposta sulla base dell’area edificabile, conformemente a quanto stabilito per legge. Il contribuente deve provvedere in proprio alla valorizzazione, comunicandola all’ufficio tributi, e versare quanto dovuto.
CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI / DIVORZIATI
Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. In caso di assenza di figli minori l’imposta viene calcolata tenendo conto del titolo di proprietà e della residenza del proprietario/i.
AREE PERTINENZIALI ALLE ABITAZIONI
Dal 01/01/2020, la legge 160/2019 prevede che sia considerata parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Pertanto affinché un’area edificabile sia esente in quanto considerata pertinenziale all’abitazione principale è necessario che sia catastalmente unita all’abitazione principale.
IMMOBILI POSSEDUTI DA RESIDENTI ALL’ESTERO NON PENSIONATI
Sono tassati come “altri fabbricati” con l’aliquota dello 9,8 per mille, gli immobili posseduti da soggetti non pensionati residenti all’estero, anche se iscritti AIRE.
É DOVUTA UNA DICHIARAZIONE FISCALE PER L’IMU?
Sono soggette a dichiarazione tutte le situazioni, e relative variazioni, rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta e dell’applicazione delle riduzioni non direttamente ed inequivocabilmente desumibili dalle risultanze catastali o da altri atti in possesso del comune. Sono pertanto essere oggetto di dichiarazione:
- la costituzione, variazione o cessazione di diritti reali di usufrutto, di abitazione od altro, non risultanti dalle evidenze catastali (ad esempio in caso di immobili posseduti da società immobiliari e da considerarsi immobile merce, in caso di immobili posseduti da cittadini residenti all’estero pensionati, in caso di contratto di comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta o concessi in locazione a canone concordato, in caso di fabbricati in categoria F, in casi di assegnazione della casa familiare a seguito provvedimento del giudice);
- la sussistenza o il venir meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento della ruralità rilevante ai fini del pagamento dell’imposta, ed i fabbricati o terreni sui quali tale condizione è fatta valere;
- gli immobili della categoria D non accatastati sui quali l’imposta viene calcolata sulla base del valore contabile;
- gli immobili sui quali viene effettuata o cessa di essere effettuata la riduzione per inagibilità;
- il valore venale delle aree fabbricabili utilizzato ai fini del calcolo dell’imposta dovuta;
- le aree fabbricabili esentate o che cessano di essere esentate dal pagamento dell’imposta in quanto possedute ed utilizzate da imprenditori agricoli;
- gli immobili merce;
- gli immobili posseduti dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate purché non locati;
- gli immobili di proprietà dell’ATER.
Per quanto sopra non riportato, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 160/2019.
Pagina aggiornata il 08/07/2024